Stante l'attuale situazione epidemiologica legata alla presenza della Psa, il Piano si concentra particolarmente sulla specie cinghiale
Stante l'attuale situazione epidemiologica legata alla presenza della Psa, il Piano si concentra particolarmente sulla specie cinghiale - © Andrea Reversi
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di Andrea Reversi

Analizziamo i contenuti del Piano straordinario fauna selvatica

Il "Piano straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica" recentemente approvato rivoluzionerà la gestione faunistica del prossimo quinquennio, vediamo nello specifico quali sono le previsioni introdotte dal documento

Nei giorni scorsi abbiamo riportato la notizia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del "Piano straordinario di gestione e contenimento della fauna selvatica". Tale strumento è stato approvato in attuazione dell'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, introdotto con le modifiche apportate al testo che regolamenta la protezione della fauna selvatica e l'attività venatoria nel dicembre scorso.

Vediamo quali sono quindi le previsioni di questo importante atto che avrà validità quinquennale e che si prefigge l'obbiettivo di gestire la situazione ormai spesso emergenziale legata alla presenza di alcune specie selvatiche.

Cos'è il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

Il Piano approvato di concerto dai due ministeri competenti, quello dell'Ambiente e della sicurezza energetica e quello dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, costituisce lo strumento programmatico per il coordinamento e l'attuazione da parte delle regioni e delle province autonome delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale e fornisce indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto ai sensi l. 157/1992.

Il Piano, prima di elencare nel dettaglio le previsioni, si premura di inquadrare queste ultime nel contesto unionale e nazionale in maniera tale da limitare al minimo possibili dubbi di conflittualità tra questo strumento e le normative preesistenti.

Un unico documento per tutta Italia

Il Piano prevede che le regioni e le province autonome adottino piani in conformità con le previsioni dello stesso e specifica che, laddove le regioni siano già dotate di piani di gestione delle varie specie, qualora difformi, le stesse avranno sei mesi per allinearli alle nuove previsioni nazionali. Il documento specifica poi il rapporto intercorrente tra piani regionali e Priu , i piani regionali di interventi urgenti relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con la normativa emergenziale sulla peste suina, e dispone che anch'essi siano armonizzati ai sensi della nuova disciplina.

Per la prima volta quindi pare che le modalità di gestione e contenimento della fauna selvatica saranno le stesse in tutta la Penisola in nome della "omogeneità applicativa" citata nel provvedimento. Un bel passo avanti se pensiamo che fino ad oggi tali modalità erano diverse tra regione e regione e talvolta addirittura contrastante anche in caso di territori amministrativi confinanti.

Gli obiettivi gestionali dei piani e la loro struttura

Il documento, subito dopo le previsioni introduttive, traccia in maniera estremamente sintetica e chiara gli obiettivi. Le regioni dovranno prevedere per l'appunto "obiettivi chiari e oggettivi" finalizzati a programmare in modo più mirato gli interventi, definire meglio le tempistiche e valutare criticamente il grado di efficacia della programmazione gestionale adottata.

In particolare, i piani regionali devono contenere la valutazione degli impatti e le analisi dei rischi potenziali causati dalle specie bersaglio sulle attività antropiche, sull'ambiente e sulla biodiversità, l'individuazione dei risultati da raggiungere per la mitigazione di tali impatti e rischi e una chiara ripartizione spaziale e temporale delle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Per fare ciò la struttura dei piani regionali dovrà tenere conto di alcuni elementi tra i quali ritroviamo la definizione dei periodi di intervento nel corso dell'anno, l'individuazione delle figure competenti per le attività di coordinamento e di quelle competenti per l'attuazione degli interventi e la destinazione dei capi abbattuti.

Quali mezzi sarà possibile utilizzare per il controllo

Le previsioni sono improntate a garantire la massima selettività dell'azione di controllo. Per farlo il Piano elenca, "a mero titolo esemplificativo e non esaustivo", gli strumenti tecnicamente più efficaci per la rimozione degli animali.
Oltre agli strumenti consueti, compaiono anche i fucili con canna ad anima rigata, per i quali è consentito l'utilizzo di ogni calibro anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, i fucili ad aria compressa di potenza superiore ai 7,5 Joule e l'arco e il falco.

Viene inoltre rimosso ogni dubbio in merito alla liceità dell'utilizzo di "ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere", di fonti luminose e di richiami acustici a funzionamento elettronico. Il piano dice chiaramente che possono essere utilizzati.

Gli operatori

Già la modifica dell'art. 19 operata a dicembre chiariva la possibilità di utilizzare, per l'espletamento dei piani di controllo, anche i cacciatori appositamente formati. Ora il piano, dopo aver ricordato che le regioni possono estendere con legge regionale la platea degli operatori del controllo rispetto alla disciplina statale, ripercorre l'elenco delle figure utilizzabili.

Troviamo quindi citati il personale d'Istituto (polizia provinciale e locale, guardie venatorie, Corpi forestali regionali e forestali), le società private, le ditte specializzate o gli operatori professionali, i cacciatori indipendentemente dall'Atc o Cac in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta, i proprietari e conduttori dei fondi e i veterinari in servizio presso la sanità pubblica. Tutte le figure elencate, ad eccezione del personale d'Istituto, dovranno aver ricevuto apposita formazione e, nel caso di abbattimento con arma da fuoco, essere muniti di licenza per l'esercizio venatorio.

Cosa prevede il Piano per le aree protette

L'art. 19-ter della legge n. 157 del 1992, come modificato a dicembre, ha previsto che le attività di contenimento disposte nell'ambito del piano straordinario siano attuate anche nelle aree protette istituite ai sensi della L. 394/91. Ciononostante il Piano prevede che in queste aree, considerata la sua conoscenza dei delicati equilibri ecologici che caratterizzano l'area protetta, sia l'ente gestore a portare avanti le operazioni di controllo della fauna selvatica. I parchi, come già previsto, potranno affidare l'espletamento degli abbattimenti a personale da esso dipendente o a persone da esso autorizzate previ opportuni corsi di formazione. Spunta anche qui la possibilità che gli enti di gestione incarichino ditte specializzate.

Indicazioni specifiche per il cinghiale

Stante l'attuale situazione epidemiologica legata alla presenza della peste suina, il piano di controllo straordinario si concentra particolarmente sulla specie cinghiale, animale che già già prima dell'emergenza sanitaria costituiva la principale fonte di criticità. Il piano, in estrema sintesi, riordina e semplifica le attività gestionali che restano però, proprio in considerazione dell'importanza rivestita dalla specie, abbastanza articolate e puntuali.

Le altre specie oggetto del piano, spunta il lupo

Non solo cinghiali. Per quanto riguarda i piani di controllo, secondo le indicazioni del documento, spetta ai piani regionali approfondire l'elenco delle specie che, pur non richiedendo una priorità d'intervento, hanno scenari di rischio già noto e di conseguenza necessiterebbero di una più attenta gestione. Si fa riferimento anche alle forme ibride presenti allo stato naturale. Tra le specie citate il piano annovera ghiro, silvilago, coniglio selvatico, coturnice orientale, volpe e picchi.

In ultimo, ma l'importanza di questo argomento non è per nulla secondaria, il Piano afferma che i dati forniti da ISPRA nel 2022 attestano un miglioramento dello stato di conservazione del lupo e che tale situazione permetterebbe di superare il divieto totale di deroghe alla rimozione di lupi contenuto nel piano d'azione del 2002.

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