di Redazione
Peste suina, nuova ordinanza nazionale. Ecco le novità
L'ordinanza ripercorre sostanzialmente quanto già previsto, ma con alcune sostanziali novità
Nella giornata di venerdì 10 maggio il Commissario straordinario Vincenzo Caputo ha adottato l'ordinanza 2/2024 avente come oggetto «Misure di applicazione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e l'aggiornamento delle Azioni Strategiche per l'elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028": controllo ed eradicazione della Peste Suina Africana"». Il provvedimento è già in vigore e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.
L'ordinanza, modulata su 21 articoli, ripropone sostanzialmente quanto già in vigore, ma con alcune sostanziali novità. Per quanto riguarda la zona II, resta il divieto di praticare l'attività venatoria in più di tre persone e più di tre cani per cacciatore o gruppo di cacciatori e il prelievo nei confronti della specie cinghiale è possibile solo in controllo. Le altre forme di caccia rimangono consentite purché nel rispetto dei protocolli di biosicurezza. In zona I, invece, l'attività venatoria nei confronti del cinghiale è permessa e deve essere finalizzata all'eliminazione del maggior numero di capi possibile mentre, a differenza della precedente ordinanza, sono consentite senza particolari limitazioni le altre forme di caccia, nonché l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento.
La principale novità, perlomeno in considerazione delle forti polemiche e della discussione generatasi nei mesi scorsi, riguarda però il consumo delle carni di cinghiale abbattuti in Zona di Restrizione II. Se fino ad oggi tutti le carcasse andavano obbligatoriamente distrutte, ora sarà possibile autorizzare l'uso domestico privato per autoconsumo dei capi abbattuti da parte degli operatori. In ogni caso il consumo potrà avvenire solo se l'animale sarà risultato negativo al virus della Psa.
Nell'ordinanza, in riferimento all'attività di controllo, viene inoltre specificato che le misure previste per i piani di depopolamento del cinghiale si applicano anche nelle aree protette ad ogni livello e che gli interventi nei parchi naturali, nelle riserve naturali e nelle aree protette di cui alla legge n. 394 del 1991 sono attuati oltre che dal personale incaricato dall'ente gestore anche dai soggetti previsti dall'articolo 16, ovvero dai bioregolatori.
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