Tra le eccezioni sollevate dalla Commissione quella sull'errato recepimento del regolamento su piombo e zone umide
Tra le eccezioni sollevate dalla Commissione quella sull'errato recepimento del regolamento su piombo e zone umide - © U.S. Fish and Wildlife Service
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Infrazione UE: pretestuosa e infondata secondo la Cabina di Regia

La Cabina di Regia ha bollato come pretestuose e infondate le eccezioni mosse dalla procedura di infrazione e si è detta disponibile a supportare il Governo nella redazione della riposta da fornire alla Commissione

Federcaccia, Enalcaccia, ANLC, ANUUMigratoristi, Italcaccia, e il CNCN - Comitato Nazionale Caccia e Natura, riunite insieme nella Cabina di Regia del mondo venatorio hanno diramato un comunicato stampa nel quale commentano il recente avvio, da parte della Commissione Europea, di una proceduta d'infrazione nei confronti dell'Italia in riferimento ad alcune norme che regolano il prelievo venatorio. Secondo Bruxelles, infatti, il quadro normativo nazionale non sarebbe in linea con le direttive Ue in materia di caccia con particolare riferimento alla Direttiva uccelli e al regolamento REACH sull'uso del piombo.

Secondo la Cabina di Regia molte delle eccezioni sollevate dalla Commissione sarebbero «pretestuose e non fondate» e per questo si sarebbe prontamente adoperata con i Ministeri competenti per fornire il proprio supporto in vista della risposta che il Governo dovrà fornire. La Cabina di Regia ha inoltre auspicato che tale risposta rispetti le scadenze previste, due mesi, al fine di evitare che il prolungarsi della procedura stessa possa avere ripercussioni sulla prossima stagione venatoria anche in termini di incertezza normativa.

Da una prima analisi effettuata, le normative oggetto delle procedure EU Pilot sarebbero la legge 29 dicembre 2022, che ha modificato l'art. 19 della 157/1992 in materia di controllo della fauna selvatica in maniera ritenuta non conforme alla direttiva Uccelli 2009/147/CE, e la legge 9 ottobre 2023 n. 136 (decreto Asset) che ha modificato la legge quadro sull'attività venatoria in materia di piombo e zone umide.

Secondo la Commissione, la nuova formulazione dell'art. 31 della 157 fornirebbe un'interpretazione del regolamento (UE) 2021/57 REACH non conforme alle disposizioni unionali limitando la nozione di "zone umide", aggiungendo ostacoli pratici all'accertamento del reato e stabilendo una sanzione non proporzionata né dissuasiva. La scelta di recepire il regolato tramite la modifica della 157/92 sarebbe inoltre in contrasto con una previsione del Trattato di funzionamento dell'UE che sancisce la diretta applicabilità dei regolamenti stessi.

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