di Redazione
Approvate le modifiche di legge su piombo e pareri Ispra
La Camera ha approvato definitivamente il dl "Asset" e con esso gli emendamenti su piombo e pareri Ispra
Si è concluso nella giornata di oggi l'iter legislativo riguardante le modifiche di legge inerenti l'attività venatoria. Tra queste l'articolo che fa chiarezza sull'applicazione del nuovo regolamento europeo che sancisce il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo all'interno delle aree umide e alcune norme procedurali sull'emanazione dei calendari venatori volte a sanare il vulnus evidenziato negli ultimi anni in caso di ricorsi e relative sospensioni cautelari. Ora occorrerà aspettare ancora qualche giorno per la pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale dopodiché le nuove norme diventeranno pienamente operative.
Vediamo nello specifico cosa prevedono le norme approvate. Di fatto, per quanto riguarda il piombo si torna alla circolare interpretativa di febbraio. Il Parlamento ha infatti ribadito lo stesso criterio di identificazione delle zone umide utilizzato nel documento interministeriale. Questa volta però tale principio viene sancito per legge con i relativi risvolti legati alla produzione degli effetti giuridici. È stata anche individuata la sanzione da comminare agli eventuali trasgressori. Nessun risvolto penale, bensì una "semplice" sanzione amministrativa. La nuova norma nello specifico introduce una sanzione da 20 a 300 euro per il mancato rispetto del Regolamento europeo. In pratica chi si vedrà contestata la violazione del divieto sarà punito con una multa da 40 euro.
Per quanto riguarda i calendari venatori, invece, resta necessario per le Regioni acquisire il parere Ispra, ma a quest'ultimo si affiancherà quello del Comitato faunistico-venatorio nazionale. I due soggetti avranno trenta giorni per formulare i pareri decorsi i quali gli stessi si danno per acquisiti. Tradotto, Ispra dovrà scrupolosamente attenersi a tale tempistica altrimenti le Regioni potranno emette il calendario anche in assenza del parere dell'istituto di Ozzano. Viene anche definito che, in caso di ricorso, s'applicherà l'articolo 119, terzo comma, del codice del processo amministrativo in caso il ricorrente avanzasse richiesta di sospensione cautelare del provvedimento agitando lo spauracchio del «pregiudizio grave e irreparabile». In questo caso la discussione dovrà essere fissata alla prima udienza disponibile dopo che siano trascorsi trenta giorni dal deposito. La criticità dei ricorsi di fatto non viene rimossa ma in questo modo si dovrebbero quantomeno evitare le sospensioni del calendario sotto apertura o addirittura a caccia aperta.
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