Il prelievo del cinghiale sarà vietato sia in forma collettiva che in selezione in zona II, mentre in zona I sarà possibile praticare solo la selezione
Il prelievo del cinghiale sarà vietato sia in forma collettiva che in selezione in zona II, mentre in zona I sarà possibile praticare solo la selezione - © Andrea Dal Pian
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La Lombardia fa chiarezza su caccia e addestramento in zona infetta

Con una nota indirizzata ai presidenti degli Atc coinvolti dalla peste suina, Regione Lombardia ha chiarito le modalità con le quali sarà possibile praticare l'attività venatoria in zona infetta

In risposta ai chiarimenti richiesti dai due Atc lombardi interessati dall'epidemia di peste suina africana, gli Atc Pv 4 e 5, Regione Lombardia ha chiarito le modalità con le quali è possibile praticare l'attività venatoria e l'addestramento. La nota, con oggetto "Chiarimenti OPGR 28/023 e ordinanza 2/2023 Commissario PSA rispetto ad addestramento cani ed attività venatoria", le due ordinanze che attualmente regolano le attività in zona infetta e in zona di sorveglianza, è firmata dal Direttore generale dell'agricoltura Andrea Massari, recentemente nominato nel Comitato faunistico venatorio nazionale.

Per quanto riguarda il cinghiale, in zona infetta (zona II) è vietata qualsiasi attività venatoria, sia in forma collettiva che in selezione, mentre in zona di sorveglianza (zona I) è possibile praticare solo la selezione. Dopo aver di fatto infranto le speranze delle squadre di caccia al cinghiale dell'Oltrepo, la nota afferma che «le altre forme di caccia in zona di restrizione II e I sono consentite, nel pieno rispetto delle norme di biosicurezza».

Semaforo verde anche per l'addestramento dei cani, eccezion fatta per quelli da cinghiale. Infatti la nota specifica che «l'utilizzo di cani da caccia in attività di addestramento e in attività di caccia (si ribadisce, in ogni caso, il divieto di svolgere tali attività sulla specie cinghiale) è consentita, sia in Zona restrizione I che in Zona restrizione II». Anche quest'attività sarà ovviamente subordinata al rispetto delle norme di biosicurezza previste dalla due ordinanze, ovvero profilassi cane, disinfezione mezzi di trasporto, disinfezione indumenti, scarpe, attrezzature, ecc.

Sebbene quanto contenuto nella nota faccia riferimento a due provvedimenti validi fino al 31/08, l'impressione è quella che tali regole saranno applicate anche alla prossima stagione venatoria una volta rinnovate le due ordinanze, consentendo di fatto una normalizzazione dell'attività venatoria eccezion fatta per la caccia al cinghiale.

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