Il regolamento europea poneva dubbi interpretativi sul concetto stesso di
Il regolamento europea poneva dubbi interpretativi sul concetto stesso di "zona umida" - © Shino jacob koottanad
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di Redazione

Divieto piombo in zone umide, arrivata la circolare interpretativa

Come anticipato dal Governo, è stata firmata la circolare interpretativa relativa all'applicazione del nuovo regolamento europeo sul divieto di utilizzo e detenzione di munizioni contenti piombo all'interno delle zone umide. Tra i chiarimenti, anche quello fondamentale sulla definizione di "zona umida"

Il nuovo regolamento europeo sul divieto di utilizzo e detenzione di munizionamento al piombo all'interno delle aree umide in vigore dal prossimo 15 febbraio e la sua applicazione sul territorio nazionale è stata fonte di numerose preoccupazioni all'interno del mondo venatorio nell'arco degli ultimi mesi. Le criticità maggiori derivavano dal fatto che il regolamento, così come approvato a livello europeo, lasciava adito ad interpretazioni che avrebbero potuto esporre i cacciatori a conseguenze anche di natura penale. Tra queste, la definizione non stringente di "zona umida".

A seguito dei numerosi solleciti sul tema da parte del mondo venatorio, il Governo ha emanato una circolare congiunta tra ministri Lollobrigida e Pichetto Fratin che fa chiarezza e delinea le modalità applicative del nuovo regolamento. La circolare, tra le altre cose, chiarisce in maniera univoca la nozione di zona umida ai fini dell'applicazione del regolamento.

Nella circolare si legge:
Sono da considerare "zona umida": le zone classificabili come aree Ramsar all'interno dello Stato Membro; quelle umide ricadenti nei siti di interesse comunitario (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS) discendenti dalla Direttiva 92/43/CEE - (Habitat) e dalla Direttiva 79/409/CEE (Uccelli); le zone umide ricadenti all'interno di riserve naturali e oasi di protezione istituite a livello nazionale e regionale. Sono escluse conseguentemente dalla precitata nozione di zona umida, e quindi dalla applicazione del regolamento, tutte le aree idriche effimere, soggette a variazioni temporanee del livello dell'acqua o del contenuto di umidità, prive del carattere di stabilità e permanenza, da individuarsi nel rispetto del principio di proporzionalità, in linea con gli obiettivi delle misure previste dal regolamento.

Sul tema è intervenuto anche l'europarlamentare Pietro Fiocchi che negli ultimi anni è stato tra i più attivi sull'argomento. «Mi congratulo con il Governo, i Ministri e i Sottosegretari competenti - ha affermato l'esponente di FdI - per la tempestività e l'incisività che hanno dimostrato nel rispondere alle istanze presentate, dimostrando nei fatti la rapidità di comprensione dei problemi e la concretezza nel risolverli, manifestando un cambio di passo rispetto al passato».

La circolare sarà pubblica in Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2023.

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