Per fare chiarezza serve partire dal testo dell'emendamento così come sottoposto al voto della Camera.
Per fare chiarezza serve partire dal testo dell'emendamento così come sottoposto al voto della Camera. - © Palazzo del Quirinale
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di Redazione

Emendamento "caccia selvaggia", facciamo chiarezza

Dobbiamo constatare che, poche volte come questa, una modifica alla legge sulla protezione della fauna selvatica e sull'attività venatoria ha catalizzato l'attenzione dell'opinione pubblica. Complici anche gli organi di informazione, che come spesso accade non hanno di certo fatto un approfondito lavoro di ricerca e hanno strumentalizzato argomenti marginali, l'emendamento alla finanziaria è diventato uno degli argomenti principali di discussione dell'agenda politica del nostro Paese. Non solo le solite associazioni animaliste e i detrattori della caccia da una parte e gli addetti ai lavori, cacciatori compresi, dall'altra, ma anche organi di informazione, talk show, programmi di "approfondimento" poco approfonditi, vignettisti, comici e gente comune. 

Ora però, dopo la marea di inesattezze sentite e lette, occorre fare chiarezza. Per farlo è inevitabile partire dal testo dell'emendamento 78.015 (art. 78) così come sottoposto al voto della Camera. L'emendamento aggiunge alla finanziaria un articolo con il quale si modifica la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica prevista dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Più nel dettaglio l'articolo 19 è sostituito da un nuovo articolo che disciplina il controllo della fauna selvatica ed è aggiunto un articolo, il 19-ter, che disciplina il Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica

Come cambia la legge

L'impianto dell'articolo 19 resta lo stesso, ma si arricchisce di ben due commi ed il secondo risulta completamente riscritto rispetto al testo vigente. Se il primo comma, al netto di qualche modifica non sostanziale, resta praticamente lo stesso, nel secondo, tra le ragioni per le quali può essere attivato il controllo, vengono aggiunte «la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale» e viene specificato che nelle zone vietate alla caccia, sono «comprese le aree protette e le aree urbane». È qui che troviamo la prima modifica veramente importante.

La quasi totalità dei commentatori si è gettata a capofitto sull'inserimento delle aree urbane e l'argomento è diventato anche oggetto di satira. Pochi, quasi nessuno, ha però colto che il controllo nelle aree protette ad oggi è regolamentato non ai sensi della 157, ma ai sensi della legge 394/91, la legge quadro sulle aree protette. Con la specifica introdotta il controllo in tali aree viene di fatto spostato sotto il cappello della normativa venatoria ed equiparato al "normale" controllo ai sensi della 157.

Uno scoglio in meno

Proseguendo nell'esame del testo possiamo poi notare che sparisce lo "scoglio" dei metodi ecologici con i quali, secondo la norma vigente, doveva essere praticato di norma il controllo, che, solo in un secondo momento e previa verifica dell'inefficacia da parte dell'Ispra, poteva portare ad abbattimenti con arma da fuoco. Nel testo così come intende riformarlo l'emendamento invece si afferma che «qualora i metodi di controllo impiegati si rivelino inefficaci, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura». Così riscritta la norma dovrebbe rendere più snelle le procedure finalizzate all'attivazione del controllo e togliere la possibilità di tergiversare o cavillare sui fantomatici "metodi ecologici" tanto cari agli animalisti.

Il terzo comma del "nuovo" testo invece mette fine a tutte le polemiche e alle telenovela giurisprudenziali alle quali abbiamo dovuto assistere. Se per anni è stata messa in dubbio la possibilità di partecipare alle operazioni di controllo da parte dei cacciatori perché non espressamente citati nella legge, ora il testo non lascia dubbi: «I piani di cui al secondo periodo del comma 2 sono attuati dai cacciatori iscritti negli ambiti territoriali di caccia o nei comprensori alpini delle aree interessate (...)». Resta comunque possibile prendere parte alle operazioni per le figure precedentemente indicate dalla legge, che vengono riportate anche nella nuova formulazione del testo. 

Gestione e contenimento

L'emendamento però si prefigge anche di aggiungere ex novo un articolo, il 19-ter, altra grande novità che costituirebbe una pietra miliare della gestione faunistica nel nostro paese. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della modifica deve essere adottato un piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Il piano, di durata quinquennale, «costituisce lo strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell'attività di gestione e contenimento numerico della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura».

Pare proprio che anche il Legislatore si sia accorto che in Italia esiste un problema legato alla fauna selvatica e che tale problema, con buona pace degli animalisti, può essere risolto solo rimuovendone una parte. 

Non poche novità per un articolo e una legge che negli ultimi anni hanno dimostrato diverse volte di non essere più adeguati a esigenze che sono profondamente mutate negli ultimi trent'anni. Ora occorrerà attendere l'approvazione definitiva della finanziaria ma, arrivati a questo punto, le probabilità che l'emendamento sia bocciato sono basse.

Forse, lentamente, sta cambiando l'approccio alla gestione della fauna selvatica oltre che la 157. 

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